martedì 25 agosto 2009

A Torino, condanna esemplare.

Poco più di un mese fa, esattamente il 9 luglio, il Tribunale di Torino ha emanato una sentenza capace di togliere il sonno alle compagnie aeree condannandone una, citata da un turista, a risarcire il “danno psicologico” da lui subìto per l’estenuante attesa di un volo in grande ritardo.

Messo da parte quanto stabilito in merito ai risarcimenti dovuti ai passeggeri, come stabilito dalla Carta dei Diritti, il Tribunale di Torino è andato ben oltre stabilendo che il passeggero, qualora subisca un ritardo di portata eccezionale – e in questo caso si parlava di sette ore in andata e due giorni in ritorno – va risarcito per “il pregiudizio psicologico che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subìti dal turista-viaggiatore e riconducibile ai disagi subiti, alla delusione per la mancata realizzazione delle aspettative, al mancato riposo, alla necessità di sollevare reclami e al fatto di non aver potuto godere della serenità che consegue alla legittima aspettativa del puntuale adempimento delle altrui obbligazioni”.

In pratica, il Giudice ha stabilito che nell’acquistare un pacchetto turistico comprendente i voli di andata e ritorno o anche solo un semplice biglietto aereo, il cliente ha il pieno diritto di veder rispettare le proprie aspettative fatte di mantenimento degli orari stabiliti, di riposo e di assenza di stress, di certezza del pieno godimento di quanto pagato, del fatto di non essere costretto a sporgere reclami per il disservizio. Reclami che, per inciso, spesso non vengono neppure presi in considerazione anche quando più che motivati.

Qualcuno potrà dire che il Giudice ha esagerato ma, certamente, è la logica conseguenza del modo di lavorare da parte di chi, del trasporto, ne fa mestiere senza considerare il passeggero se non quale “elemento di riempimento” o “fattore statistico”.

Il consumatore paga e pretende, questa è la regola. Vuole che il formaggio acquistato al supermarket sia della qualità indicata dall’etichetta e che non sia scaduto, vuole che il maglione non presenti falle, vuole che il carburante non sia annacquato. Vuole viaggiare secondo gli orari definiti dalla compagnia e da lui ritenuti validi per le proprie esigenze.

La scorsa settimana abbiamo scritto degli endemici ritardi di Alitalia (il vettore condannato a Torino è nazionale…) ma questa è una situazione che tocca ogni compagnia del mondo, più o meno.

Ora sanno che a Torino, una compagnia è stata condannata a risarcire oltre cinquemila euro ad ogni passeggero di quel volo, e sanno che – da oggi in poi – la strada si farà molto più in salita. Ed è bene che anche i tour operator si premuniscano verso le compagnie partner in quanto, se domani un viaggiatore che abbia acquistato un pacchetto dovesse vivere una situazione neanche tanto rara come quella oggetto della condanna, saranno i primi ad essere chiamati a risarcire.

Forse è venuto il momento in cui anche i T.O. saranno obbligati a mostrare i denti alle compagnie aeree….

Articolo estratto da: http://www.a-autotutela.it/item/2009/08/a-torino-condanna-esemplare

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